STATUTO
Prima edizione (2016)
ARTICOLO 1
Costituzione e sede
E’ costituita l’associazione di volontariato ai sensi della legge n. 266/91 denominata Tutti per l’Emmanuel con sede a Tolentino; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato. L’associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ARTICOLO 2
Carattere dell’associazione
L’associazione è apartitica, svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo finalità lucrative.
L’associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.
ARTICOLO 3
Durata dell’associazione
La durata dell’associazione è illimitata.
ARTICOLO 4
Scopi dell’associazione
L’associazione ha per oggetto fini di solidarietà sociale, è un centro di vita associativa a carattere volontario e democratico nel pieno rispetto della libertà e dignità che si esplica essenzialmente attraverso attività socio assistenziali e di tutela dei diritti fondamentali al fine di promuovere i valori della Persona attraverso l’aiuto e il sostegno economico alle famiglie in difficoltà e soprattutto con bambini disabili o che abbiano patologie gravi e con difficoltà economiche:
L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sotto indicate ad eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Per il raggiungimento dello scopo sociale l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
- Contribuire economicamente alle necessità delle famiglie con la fornitura di attrezzature, vestiario, alimenti, giochi, terapie, pagamento bollette (luce, gas, acqua, riscaldamento, affitto), istruzione, medicine e tutto ciò che serve per rendere più agevole la vita dei bambini;
- aiuto economico per alloggi e sostegno nel caso di ricoveri in ospedali fuori città;
- aiuto economico nel caso di perdita del lavoro dei genitori o abbandono dello stesso per seguire i figli disabili o malati;
- sostegno alle famiglie che accettano di mettere al mondo un figlio con disabilità;
- Svolgere ogni altro tipo di attività necessaria al raggiungimento degli scopi statutari.
- attività di educazione sanitaria, di informazione e prevenzione con scuole, studi medici, laboratori infantili ecc;
- c) L’ assistenza con l’informazione e il sostegno psicologico a tutte le famiglie e in generale a tutti coloro che si trovano ad affrontare questa malattia;
- L’associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.
L’Associazione svolge un’attività di utilità sociale a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sotto indicate ad eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Per il raggiungimento dello scopo sociale l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
- accompagnamento e inserimento sociale, ascolto, sostegno ed assistenza morale a persone in difficoltà socio economica o in situazioni di particolare disagio.
- punto di riferimento per quanti versano in condizioni di disagio siano essi poveri, “nuovi poveri”, profughi, nomadi ed ex detenuti;
- raccolta e distribuzione di generi alimentari, vestiario, medicinali;
- gestione un servizio di mensa sociale per soggetti senza mezzi di sostentamento;
- svolgere un’attività di sensibilizzazione tesa alla creazione di nuovi tipi di servizi alle povertà meno assistite;
- favorire, tramite adeguate iniziative, il diffondersi di una cultura della solidarietà e di condivisione all’interno della società civile e della comunità ecclesiale;
- istituire un centro antiviolenza per accompagnamento e inserimento sociale di donne vittime di violenza e vittime della tratta, anche con figli minori;
- mettere in contatto gli utenti con Enti Pubblici o associazioni private che possano risolvere i loro problemi specifici;
- promuovere studi e ricerche sulle varie forme di disagio sociale presenti nel territorio;
- organizzare e gestire corsi di formazione per favorire l’inserimento lavorativo;
- inserimento e avviamento lavorativo;
- svolgere ogni altro tipo di attività necessaria al raggiungimento degli scopi statutari.
ARTICOLO 5
Requisiti dei soci
Possono essere soci dell’associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell’associazione.
L’elenco dei soci dell’associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.
ARTICOLO 6
Ammissione e diritti dei soci
L’ammissione dei soci è libera.
L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo.
La domanda di ammissione deve contenere l’impegno ad osservare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e le disposizioni del consiglio direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare all’interessato la motivazione di detto diniego, mentre è tenuto a farlo all’ Assemblea dei soci su richiesta di uno o più di essi.
La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.
L’adesione all’Associazione garantisce all’associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all’elezione degli organi sociali.
ARTICOLO 7
Categorie dei soci
L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:
-Onorari
-Ordinari
- Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemerenze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento delle quote annuali.
- Sono soci ordinari coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall’Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.
La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. In particolare i soci ordinari e onorari, hanno diritto a partecipare alla vita dell’associazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea. Il numero dei soci onorari nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.
ARTICOLO 8
Doveri dei soci
L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.
ARTICOLO 9
Sanzioni disciplinari
Al socio che non osservi lo Statuto, l’eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell’Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:
- richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- sospensione dell’esercizio dei diritti di socio;
- espulsione.
Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri o in sua mancanza all’Assemblea dei soci. In tale eventualità l’efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia di detto Collegio o dell’ Assemblea dei soci.
Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all’interessato. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri o dell’ Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.
ARTICOLO 10
Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
- per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell’anno;
- per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
- per delibera di espulsione;
- per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
- per morte.
ARTICOLO 11
Organi dell’Associazione
Organi dell’associazione sono:
– l’assemblea generale dei soci;
– il consiglio direttivo;
– il collegio dei probiviri (se nominato);
– il collegio dei revisori dei conti (se nominato).
Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell’Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia del Collegio dei Probiviri o in sua mancanza dell’ Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall’incarico ricoperto.
ARTICOLO 12
Partecipazione all’assemblea
L’associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell’Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.
Hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all’associazione.
L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte l’anno: entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento per l’approvazione del bilancio preventivo] (in alternativa alla frase precedente.
L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.
ARTICOLO 13
Convocazione dell’assemblea
La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice nonché per posta elettronica, a mezzo PEC ( se posseduta) o a mezzo fax e, laddove l’associazione disponga di locali per le attività, per affissione nella Sede Sociale.
L’avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell’assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dal Collegio dei Revisori dei Conti se nominato.
In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l’assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Collegio dei Revisori dei Conti se nominato.
ARTICOLO 14
Costituzione e deliberazioni dell’assemblea
L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.
L’assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.
L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente, dal presidente del collegio dei probiviri e qualora fosse necessario, da persona designata dall’assemblea.
I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell’assemblea fra i presenti. Il verbale dell’assemblea figurerà nell’apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.
Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’assemblea, fungendo questi da segretario.
L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della meta più uno dei voti espressi.
In caso di parità di voti l’assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
ARTICOLO 15
Forma di votazione dell’assemblea
Le votazioni dell’assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
L’elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall’assemblea in occasione della seduta elettorale.
In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all’associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.
ARTICOLO 16
Compiti dell’assemblea
All’assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria
a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del consiglio direttivo;
b) eleggere i membri del consiglio direttivo, i membri del collegio dei probiviri, i revisori dei conti;
c) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
d) approvare l’eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno;
in sede straordinaria.
f) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’associazione;
g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno;
E’ in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell’assemblea, ottenere l’inclusione di argomenti da porre all’ordine del giorno dell’assemblea.
ARTICOLO 17
Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’assemblea dei soci della gestione dell’associazione ed ha il compito di:
- convocare l’assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all’assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
- deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l’eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.
ARTICOLO 18
Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da 5 a 9 membri nominati dall’assemblea ordinaria.
Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci e dura in carica 2 anni.
Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.
Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere economo.
In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.
Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l’intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un Assemblea straordinaria.
Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell’arco di un anno, viene dichiarato decaduto.
I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.
ARTICOLO 19
Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.
Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all’esterno.
Se nominati, i Presidenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti sono invitati alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
ARTICOLO 20
Compiti del Presidente
Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l’associazione stessa.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente sovrintende in particolare l’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
In caso di necessità, può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.
In caso il Presidente sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.
Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento momentaneo del Presidente.
ARTICOLO 21
Collegio dei Probiviri (se nominato)
Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.
Eserciterà le funzioni previste nel presente Statuto, solo se nominato dall’ Assemblea dei soci.
Esso ha il compito di:
- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti;
Le decisioni del collegio dovranno esser prese con il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi quali inappellabili. Delle proprie riunioni i Probiviri redigono apposito verbale.
Il Collegio è composto da tre membri e da due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall’incarico di un membro effettivo;
I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il Collegio nomina al suo interno un Presidente il quale in particolare ha il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri.
Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
L’incarico di probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
ARTICOLO 22
Revisori dei Conti (se nominati)
Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo.
Eserciterà le funzioni previste nel presente Statuto, solo se nominato dall’ Assemblea dei soci.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
- esprimere se richiesti pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l’andamento amministrativo dell’associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all’assemblea che approva il documento.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi più due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall’incarico di un membro effettivo.
I componenti del Collegio sono nominati dall’Assemblea anche tra i non soci; essi dovranno essere scelti in quanto dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile e preferibilmente iscritti all’Albo dei Revisori dei Conti, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
I componenti del Collegio eleggono al loro interno il Presidente.
Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
Delle proprie riunioni i Revisori dei Conti redigono apposito verbale.
ARTICOLO 23
Segretario dell’Associazione
Il Segretario dirige gli uffici dell’Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell’assemblea, provvede ai rapporti tra l’Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.
ARTICOLO 24
Il Tesoriere-Economo
Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell’associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.
ARTICOLO 25
Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all’associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.
Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l’esercizio dell’attività sociale.
ARTICOLO 26
Entrate dell’associazione
Le entrate dell’associazione sono costituite:
- dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’associazione nella misura fissata dall’assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall’assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da attività commerciali e produttive marginali di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 25 maggio 1995;
- da proventi derivanti da convenzioni;
- da altre entrate, diverse da quelle sopra elencate, compatibili con il profilo giuridico e fiscale dell’organizzazione di volontariato.
ARTICOLO 27
Destinazione degli avanzi di gestione
All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.
ARTICOLO 28
Durata del periodo di contribuzione
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.
ARTICOLO 29
Diritti dei soci al patrimonio sociale
L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E’ comunque facoltà degli aderenti all’associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.
I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell’associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall’associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all’associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
ARTICOLO 30
Bilanci
L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci.
Entro i quindici giorni precedenti la data dell’annuale assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione della stessa assemblea .
il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo, possono essere prorogati di due mesi.
I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei dieci giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quei soci che lo richiedano.
ARTICOLO 31
Scioglimento e liquidazione dell’associazione
In caso di scioglimento per qualsiasi causa l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall’assemblea, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 32
Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo , alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell’associazione.
ARTICOLO 33
Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alle legge 266/91, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.